Accatastamento impianto fotovoltaico: guida completa 2025
Sommario
L’accatastamento impianto fotovoltaico è oggi uno degli argomenti più importanti per chi ha installato o intende installare pannelli solari in Italia. L’accatastamento non è solo un obbligo burocratico, ma rappresenta anche un passaggio fondamentale per accedere a incentivi fiscali, rispettare la normativa e valorizzare correttamente il proprio immobile. Capire quando e come accatastare un impianto fotovoltaico, quali documenti servono, quanto costa e quali rischi si corrono in caso di omissione, è essenziale per evitare sanzioni e massimizzare i benefici economici. In questa guida completa del 2025 analizziamo in modo chiaro e approfondito tutte le regole legate all’accatastamento impianti fotovoltaici, offrendo consigli pratici e risposte alle domande più frequenti di privati e imprese.
Introduzione
Cos’è l’accatastamento degli impianti fotovoltaici
L’impianto fotovoltaico accatastamento è una procedura obbligatoria che riguarda molti proprietari di pannelli solari in Italia. Si tratta dell’inserimento dell’impianto nel Catasto Fabbricati dell’Agenzia delle Entrate, così da renderlo ufficialmente parte integrante di un immobile o, in alcuni casi, un bene produttivo autonomo. L’accatastamento impianto fotovoltaico serve a stabilire la rendita catastale, indispensabile per fini fiscali e per eventuali incentivi.
Perché è obbligatorio accatastare un impianto fotovoltaico
La normativa italiana stabilisce l’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico in diversi casi, soprattutto quando l’impianto ha una potenza rilevante o produce energia destinata alla vendita. L’obiettivo è duplice: garantire la corretta tassazione e monitorare il patrimonio immobiliare nazionale. Chi installa un impianto e non procede con l’accatastamento rischia sanzioni fiscali anche importanti.
Normativa di riferimento (Agenzia delle Entrate, Catasto, GSE, ARERA)
Le regole sono fissate dall’Agenzia delle Entrate, dal Catasto e in parte dal GSE (Gestore Servizi Energetici). ARERA, invece, regola i profili legati all’energia. L’insieme di queste istituzioni garantisce che l’accatastamento impianti fotovoltaici sia conforme alla legge e coerente con gli obblighi fiscali.
Quando è obbligatorio accatastare un impianto fotovoltaico
Stabilire quando l’impianto fotovoltaico deve essere accatastato non è sempre immediato: dipende dalla potenza installata, dalla destinazione d’uso e dal tipo di integrazione con l’immobile. La normativa italiana distingue chiaramente tra impianti residenziali, impianti industriali e casi particolari come quelli agricoli. Conoscere queste differenze è fondamentale per evitare errori, omissioni o sanzioni.
Impianti residenziali sotto i 20 kW
Gli impianti fotovoltaici installati su abitazioni private, con potenza inferiore a 20 kW, sono in genere destinati all’autoconsumo. In questi casi, l’accatastamento impianto fotovoltaico non sempre è obbligatorio. Se l’impianto è integrato nel tetto e non modifica in modo significativo la rendita catastale dell’immobile, può essere considerato una semplice pertinenza e quindi non richiedere una variazione catastale. Tuttavia, se l’impianto aumenta il valore dell’abitazione o viene installato in maniera indipendente (ad esempio a terra nel giardino), diventa necessario l’accatastare impianto fotovoltaico. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare un tecnico abilitato che possa valutare correttamente la situazione caso per caso.
Impianti aziendali o industriali sopra i 20 kW
Diverso è il discorso per gli impianti di grandi dimensioni. Quando la potenza supera i 20 kW, gli impianti fotovoltaici da accatastare rientrano quasi sempre nell’obbligo di dichiarazione al Catasto. In questi casi non si parla più di semplice autoconsumo, ma di produzione di energia con rilevanza economica. L’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico per le aziende serve a garantire la corretta tassazione, poiché l’impianto è considerato una struttura produttiva autonoma. Questo vale sia per gli impianti installati su capannoni industriali sia per quelli collocati su terreni agricoli con finalità imprenditoriale.
Differenza tra uso domestico e attività commerciale
Il criterio principale che distingue l’accatastamento degli impianti è l’utilizzo: se l’impianto serve solo a ridurre la bolletta elettrica di una famiglia, potrebbe non comportare variazioni catastali. Al contrario, quando l’energia prodotta viene immessa in rete e venduta al GSE, o rappresenta una fonte di reddito per un’impresa, l’impianto fotovoltaico accatastamento diventa obbligatorio. In altre parole, il confine è tra autoconsumo e attività economica. Questa differenza è cruciale per determinare la categoria catastale e per rispettare gli adempimenti fiscali.
Casi particolari (impianti integrati, a terra, su edifici agricoli)
Esistono poi situazioni specifiche che meritano attenzione. Un impianto fotovoltaico completamente integrato nel tetto di un’abitazione può essere classificato come pertinenza, mentre un impianto a terra in un terreno agricolo, soprattutto se di grandi dimensioni, è considerato autonomo e richiede sempre accatastamento. Nel settore agricolo, inoltre, se l’impianto produce energia eccedente rispetto al fabbisogno aziendale, si configura un’attività commerciale a tutti gli effetti e scatta l’obbligo di dichiarazione. Infine, anche gli impianti installati su edifici rurali o su capannoni devono essere valutati con attenzione, perché in molti casi ricadono nel regime di fotovoltaico accatastamento.

Procedura di accatastamento di un impianto fotovoltaico
Capire come funziona la procedura di accatastamento impianto fotovoltaico è fondamentale per evitare errori burocratici e ritardi che possono costare tempo e denaro. L’accatastamento, infatti, non si limita a una semplice comunicazione: richiede documentazione tecnica precisa, passaggi formali ben strutturati e il supporto di un professionista abilitato. Di seguito analizziamo i quattro aspetti principali: documenti necessari, iter burocratico, tempistiche e ruolo del tecnico.
Documentazione necessaria
Per avviare l’accatastamento impianti fotovoltaici occorre predisporre un fascicolo completo di documenti, senza i quali la pratica non può essere accolta dall’Agenzia delle Entrate. Tra i più importanti troviamo:
- Planimetria aggiornata dell’immobile con indicazione dell’impianto fotovoltaico installato.
- Relazione tecnica descrittiva con caratteristiche principali (potenza, tipologia, modalità di installazione: a terra o integrata nel tetto).
- Certificazioni e schede tecniche dei moduli fotovoltaici e degli inverter.
- Visura catastale storica dell’immobile, utile per evidenziare eventuali variazioni.
- Modello DOCFA, compilato e firmato da un tecnico abilitato, indispensabile per l’accatastamento.
Disporre di tutta la documentazione è cruciale non solo per velocizzare la pratica, ma anche per rispettare i criteri di trasparenza e conformità normativa richiesti dall’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico.
Passaggi tecnici e burocratici
Una volta raccolti i documenti, si procede con l’iter vero e proprio. I principali passaggi sono:
- Sopralluogo tecnico: il professionista effettua una verifica in loco per valutare dimensioni, potenza e tipologia dell’impianto.
- Predisposizione della pratica DOCFA: software utilizzato dai tecnici per la presentazione delle variazioni catastali.
- Presentazione all’Agenzia delle Entrate – Catasto: la pratica viene trasmessa telematicamente.
- Registrazione e attribuzione della nuova rendita catastale: l’impianto fotovoltaico viene ufficialmente accatastato.
Durante i passaggi tecnici e burocratici, è fondamentale raccogliere tutte le informazioni sull’impianto, compresi i dati dei pannelli fotovoltaici, degli inverter e degli altri componenti elettrici. Per chi desidera approfondire le caratteristiche e la produzione degli inverter di alta qualità, è possibile consultare i produttori di inverter solari che offrono soluzioni avanzate per ogni tipo di impianto. Solo così il tecnico abilitato potrà compilare correttamente la pratica catastale.
Tempistiche medie
I tempi per accatastare impianto fotovoltaico dipendono dalla complessità della pratica e dalla tipologia dell’impianto. In media:
- Impianti domestici pertinenziali: 30-45 giorni.
- Impianti aziendali di grandi dimensioni: 45-60 giorni o più, soprattutto se sono necessarie verifiche aggiuntive.
Le tempistiche possono variare anche in base al carico di lavoro degli uffici catastali territoriali. È quindi consigliabile attivarsi subito dopo l’installazione per non rischiare di incorrere in sanzioni legate al mancato rispetto delle scadenze.
Ruolo del tecnico abilitato (ingegnere, geometra, architetto)
Il cuore dell’intera procedura è il lavoro del tecnico abilitato. Senza un professionista (geometra, ingegnere o architetto) non è possibile procedere con l’accatastamento impianto fotovoltaico.
Il tecnico si occupa di:
- valutare se l’impianto deve essere considerato pertinenziale o produttivo autonomo;
- predisporre la relazione tecnica e la documentazione DOCFA;
- gestire la presentazione della pratica all’Agenzia delle Entrate;
- assistere il cliente in caso di verifiche o richieste integrative.
Affidarsi a un tecnico qualificato garantisce conformità normativa, riduce i rischi di errori e assicura che l’impianto venga registrato nella corretta categoria catastale fotovoltaico accatastamento, fondamentale per la tassazione e per l’accesso agli incentivi.
Costi e sanzioni
Uno dei dubbi più frequenti riguarda il costo e le conseguenze legate all’accatastamento impianto fotovoltaico. Comprendere in anticipo le spese da sostenere e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza è fondamentale per pianificare l’investimento in modo consapevole e per non rischiare di perdere i benefici fiscali.
Quanto costa accatastare un impianto fotovoltaico
Il prezzo per l’accatastamento impianti fotovoltaici varia a seconda della tipologia e della potenza dell’impianto, oltre che dalla complessità della pratica catastale. In media:
- Impianti residenziali fino a 20 kW: dai 400 ai 700 euro, comprensivi di onorario tecnico e tasse catastali.
- Impianti aziendali o industriali sopra i 20 kW: dai 1.000 ai 1.500 euro, vista la maggiore complessità burocratica.
- Impianti fotovoltaici a terra o di grandi dimensioni: i costi possono superare i 2.000 euro, specialmente se richiedono perizie aggiuntive.
Il principale costo è legato all’onorario del professionista incaricato (geometra, ingegnere, architetto), che redige il modello DOCFA e gestisce la pratica presso l’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una spesa necessaria per garantire un corretto fotovoltaico accatastamento, evitando errori che potrebbero comportare spese ancora più elevate in futuro.
Possibili agevolazioni fiscali e detrazioni
Un aspetto positivo è che i costi sostenuti per accatastare impianto fotovoltaico possono rientrare, in alcuni casi, tra le spese detraibili nell’ambito dei bonus edilizi. In particolare:
- Con il Bonus Ristrutturazioni (50%), parte delle spese tecniche e catastali può essere recuperata in dichiarazione dei redditi.
- Nei progetti che rientrano nel Superbonus 110% (per gli interventi ancora ammessi), la pratica catastale è considerata costo tecnico detraibile.
- Le imprese possono inserire i costi di accatastamento tra le spese deducibili, riducendo così l’impatto fiscale.
Inoltre, l’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico è condizione necessaria per accedere agli incentivi GSE o per vendere l’energia prodotta. In altre parole, senza accatastamento non solo si rischiano sanzioni, ma si perde anche la possibilità di sfruttare agevolazioni e contributi.
Sanzioni in caso di mancata dichiarazione o ritardo
Ignorare l’accatastamento impianto fotovoltaico o effettuare la dichiarazione in ritardo comporta conseguenze serie. Le principali sanzioni sono:
- Multe amministrative che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro, a seconda della gravità dell’omissione.
- Recupero fiscale con interessi e more, se l’impianto ha generato reddito non dichiarato.
- Perdita degli incentivi fiscali e contributi GSE, che vengono concessi solo a impianti regolarmente accatastati.
- Problemi legali e patrimoniali in caso di compravendita dell’immobile: un impianto non dichiarato può bloccare la vendita o abbassarne il valore.
Per evitare queste conseguenze è consigliabile procedere con l’accatastamento entro i termini previsti (generalmente 30 giorni dall’installazione) e affidarsi a un tecnico specializzato. In questo modo, l’accatastamento impianti fotovoltaici non sarà visto come un costo inutile, ma come un investimento in regolarità, sicurezza e vantaggi economici duraturi.
Categoria catastale degli impianti fotovoltaici
Uno degli aspetti più delicati dell’accatastamento impianto fotovoltaico riguarda la corretta attribuzione della categoria catastale. La classificazione non è un dettaglio formale: da essa dipendono la rendita catastale, la tassazione e persino la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali. È quindi fondamentale distinguere tra impianti pertinenziali e impianti produttivi autonomi, oltre a comprendere le differenze tra un sistema integrato e uno indipendente.
Impianti pertinenziali (Categoria D/1, D/10, C/2)
Gli impianti fotovoltaici da accatastare che sono strettamente legati a un immobile principale vengono classificati come pertinenze. Ciò accade, ad esempio, quando l’impianto è installato sul tetto di un’abitazione privata e serve principalmente all’autoconsumo.
In questi casi, l’impianto non assume un valore autonomo, ma contribuisce a incrementare la rendita catastale complessiva dell’immobile. Le categorie catastali più comuni sono:
- C/2 (magazzini e locali di deposito), quando l’impianto è accessorio a strutture secondarie.
- D/10 (fabbricati rurali), nel caso di impianti agricoli destinati al sostegno dell’attività principale.
- D/1 (opifici), sebbene tipicamente riservata agli impianti produttivi, in alcuni casi può essere applicata anche agli impianti di maggiori dimensioni collegati ad attività industriali.
Il vantaggio di questa classificazione è che l’impianto viene trattato come parte integrante dell’edificio e non come bene produttivo indipendente.
Impianti produttivi a sé stanti (Categoria D/1 – opifici)
Quando l’impianto ha caratteristiche tali da renderlo una struttura autonoma, non più pertinenziale, si parla di impianto fotovoltaico indipendente. In questi casi l’accatastamento impianto fotovoltaico porta all’inserimento nella categoria D/1 – opifici.
Esempi tipici sono:
- Impianti a terra di grandi dimensioni, collocati su terreni agricoli o industriali, con potenza superiore ai 20 kW.
- Campi fotovoltaici dedicati alla produzione e vendita di energia, slegati da un fabbricato principale.
- Impianti su capannoni industriali, se la produzione è finalizzata alla commercializzazione e non solo all’autoconsumo.
Questa categoria comporta l’attribuzione di una rendita catastale autonoma e quindi di una tassazione specifica. È qui che entra in gioco l’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico, perché l’impianto non è più considerato una semplice pertinenza ma una vera e propria unità immobiliare produttiva.
Differenze tra impianto integrato e impianto indipendente
Per capire meglio l’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico, è utile distinguere tra due tipologie fondamentali:
- Impianto integrato: si tratta del fotovoltaico installato su tetti, coperture o facciate di un edificio esistente. È generalmente considerato una pertinenza e segue la categoria catastale dell’immobile principale. Ad esempio, i pannelli sul tetto di una casa residenziale non creano un’unità catastale autonoma.
- Impianto indipendente: comprende gli impianti a terra o quelli montati su strutture create ad hoc (pensiline, serre fotovoltaiche, terreni industriali). In questo caso, l’impianto viene accatastato come unità a sé stante e classificato quasi sempre nella categoria D/1.
La distinzione tra integrato e indipendente è fondamentale non solo per ragioni fiscali, ma anche per accedere agli incentivi: solo gli impianti regolarmente accatastati possono beneficiare di contributi, detrazioni e tariffe incentivanti.

Adempimenti fiscali legati all’impianto fotovoltaico
Installare un impianto solare non significa solo produrre energia pulita: comporta anche precisi adempimenti fiscali che variano in base alla potenza dell’impianto e alla sua destinazione (autoconsumo o attività commerciale). L’accatastamento impianto fotovoltaico è il primo passo, ma non l’unico: occorre gestire dichiarazioni, comunicazioni periodiche, eventuali accise e pratiche per accedere agli incentivi.
Dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate
Chi installa un impianto deve dichiararlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla messa in funzione, soprattutto se l’impianto incide sulla rendita catastale dell’immobile. Questa comunicazione serve a:
- aggiornare i dati catastali attraverso il modello DOCFA;
- definire la corretta categoria catastale (impianto pertinenziale o produttivo autonomo);
- regolarizzare la posizione fiscale del proprietario.
La dichiarazione è fondamentale non solo per rispettare la normativa sull’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico, ma anche per non perdere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali legate alle energie rinnovabili.
Obblighi di comunicazione annuale (entro il 31 marzo per potenza > 20 kW)
Gli impianti fotovoltaici da accatastare con potenza superiore ai 20 kW devono rispettare un ulteriore adempimento: la dichiarazione annuale di produzione. Entro il 31 marzo di ogni anno, il proprietario o il gestore deve presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indicando l’energia prodotta e immessa in rete.
Questa comunicazione:
- serve per monitorare il consumo e la produzione nazionale;
- ha valenza fiscale perché collegata al regime delle accise sull’energia elettrica;
- rappresenta una condizione necessaria per chi beneficia di incentivi o tariffe GSE.
La mancata presentazione della dichiarazione può comportare sanzioni amministrative significative, oltre a complicazioni nella gestione del rapporto con il GSE.
Gestione delle accise e imposte sull’energia elettrica
Per gli impianti fotovoltaici produttivi e per le aziende che vendono energia elettrica, entra in gioco il regime delle accise.
- Gli impianti ad autoconsumo sotto i 20 kW generalmente non sono soggetti ad accise.
- Gli impianti oltre i 20 kW, invece, devono applicare le imposte previste dalla normativa sull’energia elettrica, gestite dall’Agenzia delle Dogane.
Una corretta gestione fiscale prevede la tenuta di registri di produzione e il versamento delle accise, calcolate in base ai kWh prodotti. Trascurare questo passaggio significa esporsi al rischio di controlli e sanzioni. Anche qui l’accatastamento impianti fotovoltaici è fondamentale: senza una posizione catastale chiara, la gestione delle accise diventa ancora più complessa.
Incentivi fiscali e detrazioni disponibili (bonus ristrutturazioni, Superbonus, credito d’imposta)
Uno dei motivi per cui conviene accatastare correttamente un impianto fotovoltaico è l’accesso agli incentivi fiscali. Senza accatastamento, infatti, non è possibile usufruire delle agevolazioni.
- Bonus Ristrutturazioni (50%): detrazione del 50% delle spese sostenute per l’installazione, compresi i costi tecnici e catastali.
- Superbonus (fino al 110%): ancora applicabile in alcuni casi specifici, permette di recuperare interamente l’investimento se l’intervento è collegato a opere di efficientamento energetico.
- Credito d’imposta per le imprese: dedicato alle aziende che investono in tecnologie green e in impianti di produzione rinnovabile.
- Scambio sul posto e tariffe GSE: accessibili solo se l’impianto è regolarmente accatastato e dichiarato.
Grazie a queste agevolazioni, il costo dell’accatastare impianto fotovoltaico può essere recuperato in pochi anni, trasformando un adempimento burocratico in un vero vantaggio economico.
Accatastamento impianti fotovoltaici e agevolazioni
Oltre a essere un adempimento obbligatorio, l’accatastamento impianto fotovoltaico rappresenta anche il punto di accesso a numerose agevolazioni fiscali e incentivi economici. Senza questo passaggio, infatti, non è possibile dimostrare la regolarità dell’impianto e quindi usufruire delle detrazioni o dei contributi previsti dalla normativa italiana. Capire come sfruttare al meglio queste opportunità consente a privati e imprese di ridurre notevolmente i costi di investimento.
Detrazioni fiscali e recupero del costo dell’impianto
Grazie alle politiche di sostegno alla transizione energetica, chi installa e provvede ad accatastare impianto fotovoltaico può beneficiare di diverse detrazioni:
- Bonus Ristrutturazioni (50%): consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’installazione, comprese quelle relative alla progettazione e all’accatastamento. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali.
- Superbonus: applicabile in casi specifici (ad esempio se l’impianto è abbinato a interventi trainanti di riqualificazione energetica), permette di coprire fino al 110% delle spese.
- IVA agevolata al 10%: per materiali e manodopera relativa agli impianti fotovoltaici destinati ad abitazioni residenziali.
In questo modo, l’accatastamento impianti fotovoltaici non è un semplice obbligo, ma diventa un investimento che consente di recuperare in parte o del tutto i costi sostenuti.
Incentivi GSE e cessione dell’energia prodotta
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) gestisce i principali meccanismi di incentivazione:
- Scambio sul posto (SSP): permette di compensare l’energia immessa in rete con quella prelevata, riducendo la bolletta.
- Ritiro dedicato (RID): l’energia prodotta in eccesso viene venduta al GSE a una tariffa stabilita.
- Nuovi meccanismi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche: consentono di condividere l’energia prodotta tra più utenti, garantendo un ritorno economico ancora più interessante.
Tutti questi strumenti richiedono che l’impianto sia regolarmente accatastato e registrato. Senza fotovoltaico accatastamento, il GSE non può riconoscere né incentivi né contributi.
Benefici per imprese e privati
L’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico diventa quindi una condizione necessaria per massimizzare i vantaggi economici.
- Per i privati: riduzione delle bollette, accesso a bonus fiscali, incremento del valore immobiliare grazie a un impianto regolare e certificato.
- Per le imprese: possibilità di abbattere i costi energetici, ottenere crediti d’imposta sugli investimenti green, valorizzare i bilanci aziendali grazie alla produzione energetica certificata.
Un impianto regolarmente accatastato non solo rispetta la normativa, ma diventa anche uno strumento di crescita economica sostenibile. In altre parole, “accatastare impianto fotovoltaico” significa trasformare un obbligo in una leva strategica, sia per chi gestisce un’abitazione privata sia per chi opera nel settore industriale.

Domande frequenti
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Quando l’impianto fotovoltaico deve essere accatastato?
L’accatastamento impianto fotovoltaico è obbligatorio appena l’impianto è installato e pronto per produrre energia, soprattutto se supera i 20 kW o se è destinato ad attività commerciale. Anche gli impianti residenziali devono essere accatastati se integrati in edifici o su terreni che richiedono aggiornamenti catastali. Accatastare l’impianto significa ottenere la corretta categoria catastale e rispettare la normativa fiscale vigente.
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Quanto costa l’accatastamento di un impianto fotovoltaico?
Il costo per accatastare impianto fotovoltaico varia in base alla complessità dell’impianto e alla documentazione necessaria. In generale, per un impianto residenziale sotto i 20 kW, le spese si aggirano tra 200 e 600 euro, comprensive del compenso del tecnico abilitato. Per impianti industriali o sopra i 20 kW, i costi possono superare i 1.000 euro, soprattutto se sono necessari rilievi topografici o pratiche DOCFA complesse.
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Quando bisogna dichiarare un impianto fotovoltaico?
La dichiarazione va effettuata entro 30 giorni dalla messa in funzione dell’impianto, sia all’Agenzia delle Entrate sia al Catasto. Gli impianti sopra i 20 kW richiedono inoltre una comunicazione annuale entro il 31 marzo per indicare l’energia prodotta e immessa in rete.
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Cosa succede se non dichiaro l’impianto fotovoltaico?
Non dichiarare un impianto fotovoltaico comporta sanzioni amministrative e rischi fiscali. In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate o il Catasto possono applicare multe e richiedere la regolarizzazione con pagamento di interessi e maggiorazioni. Inoltre, si perde l’accesso a incentivi fiscali e detrazioni, come il Bonus Ristrutturazioni o il Superbonus.
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Qual è la categoria catastale per un impianto fotovoltaico?
Gli impianti fotovoltaici possono rientrare in diverse categorie:
• Pertinenziali: C/2 (box, magazzini) o D/10 (impianti industriali secondari) se l’impianto è accessorio a un edificio residenziale o commerciale.
• Produttivi a sé stanti: Categoria D/1 (opifici) se l’impianto è indipendente e destinato alla produzione di energia commerciale.
• La scelta della categoria dipende dall’uso dell’impianto e dal tipo di struttura su cui è installato. -
Quali sono gli adempimenti fiscali per un impianto fotovoltaico?
Gli adempimenti principali comprendono:
• Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla messa in funzione;
• Comunicazione annuale all’Agenzia delle Dogane se la potenza supera 20 kW;
• Gestione delle accise e imposte sull’energia elettrica;
• Accesso a detrazioni fiscali e incentivi come Bonus Ristrutturazioni, Superbonus o credito d’imposta per le imprese. -
È obbligatorio accatastare anche gli impianti integrati o a terra?
Sì, l’obbligo accatastamento impianto fotovoltaico riguarda anche gli impianti integrati negli edifici, quelli a terra su terreni privati e gli impianti agricoli. Ogni tipologia richiede la corretta registrazione catastale e, se necessario, aggiornamenti alla rendita dell’immobile.
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Chi può effettuare l’accatastamento di un impianto fotovoltaico?
L’accatastamento impianti fotovoltaici deve essere eseguito da un tecnico abilitato: ingegnere, architetto o geometra. Il professionista:
• redige la documentazione DOCFA;
• effettua rilievi tecnici e catastali;
• garantisce che l’impianto sia conforme alla normativa e accessibile per eventuali controlli fiscali;
• consiglia sul corretto inquadramento catastale e fiscale.